Posso cancellare la vacanza gratuitamente per test positivo o quarantena? |
![]() |
![]() |
![]() |
martedì 22 febbraio 2022 | |
![]() Posso cancellare la mia vacanza gratuitamente in caso di test positivo al Covid o quarantena? Quando c’è il diritto al rimborso? I consigli del Centro Europeo Consumatori Quando posso cancellare la vacanza gratuitamente in caso di Covid? Test positivo, quarantena oppure paura per l’andamento della pandemia non sono casi uguali. La possibilità di cancellare la vacanza c’è, con un diritto al rimborso, se i viaggiatori non possono fruire della prenotazione fatta – per un volo, una vacanza o un albergo – perché positivi al test o perché in quarantena. Non perché hanno paura della curva dei contagi. Attenzione però ai casi concreti. Il test deve essere fatto (e provato) da personale medico. Per hotel e pacchetti vacanza, il rimborso c’è se hanno sede in Italia o l’organizzatore è italiano, altrimenti all’estero le leggi possono essere diverse e non prevedere rimborso. Ci sono diverse variabili da prendere in considerazione. E un consiglio, suggerisce il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC) è di arrivare a un compromesso ed eventualmente accettare un buono o lo spostamento della vacanza in altra data. Quando cancellare la vacanza, regole di base Ma quali sono le regole per cancellare la vacanza in caso di voli, pacchetti e prenotazioni di hotel? C’è il diritto al rimborso per le cancellazioni? Il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia spiega le regole che si applicano. «Fondamentalmente, se la cancellazione è “legata al covid” nel senso che non si desidera più viaggiare perché si è preoccupati dell’infezione, non c’è alcun diritto legale alla cancellazione gratuita – spiega l’associazione – In questo caso, si applicano le condizioni contrattuali della prenotazione». Diverso è il caso in cui non si può oggettivamente partire. «Se c’è un’impossibilità oggettiva di usufruire della prenotazione a causa del coronavirus, in Italia esiste un diritto al rimborso basato sulla regola civilistica dell’impossibilità sopravvenuta (art. 1463 del codice civile) – ricorda il CEC – Per esempio, i viaggiatori che non possono usufruire della prenotazione perché sono risultati positivi al test immediatamente prima della partenza o a cui è stato imposto un provvedimento di quarantena rientrano nell‘ipotesi. Importante: il risultato positivo del test deve essere provato tramite un test PCR o antigenico effettuato da personale medico; i test antigenici rapidi effettuati dal viaggiatore stesso non sono validi». Ecco dunque quando si ha diritto alla cancellazione gratuita della propria vacanza, nel vademecum stilato dal CEC. Prenotazioni di hotel e pacchetti vacanze In base all’articolo 1463 del codice civile italiano, se è impossibile utilizzare il servizio, i consumatori non devono pagare una penale di cancellazione e gli acconti già versati devono essere rimborsati. Tuttavia, questo vale solo se l’hotel si trova in Italia o se il pacchetto è stato creato da un organizzatore italiano e quindi è applicabile la legge italiana. Se, invece, l’hotel si trova in un altro Paese o se il viaggio è stato prenotato con un tour operator straniero, può essere che la legge applicabile di quel Paese non preveda la possibilità di un rimborso; per cui il rischio di non poter usufruire del servizio ricade unicamente sul consumatore. Le prenotazioni dei voli Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, i passeggeri hanno legalmente diritto a un rimborso completo del prezzo del biglietto secondo il Regolamento CE sui diritti dei passeggeri. Al contrario, se il volo prenotato non subisce variazioni, le condizioni di prenotazione o le condizioni tariffarie sono generalmente applicabili. Secondo la normativa italiana applicabile (articolo 945 del Codice della Navigazione), il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se non gli è possibile prendere il volo e questo viene immediatamente notificato alla compagnia aerea. Però la legge italiana non si applica necessariamente alle prenotazioni dei voli se la compagnia aerea non ha la sua sede legale in Italia. Se il volo è stato, quindi, prenotato con una compagnia aerea estera, non è sempre possibile ottenere un rimborso in via extragiudiziale. «In tutte queste situazioni, sia che si abbia prenotato un hotel, un pacchetto turistico o un volo – consiglia Barbara Klotzner, consulente legale del CEC Italia – è sempre fondamentale cercare il dialogo con il fornitore del servizio». Un buono o la riprogrammazione della vacanza a una data successiva possono costituire, per l’associazione, un buon compromesso. Se si accetta un buono, conviene cercare di negoziare che ne venga prevista la rimborsabilità dopo la scadenza, nel caso in cui non venga utilizzato. Bisognerebbe anche tenere in considerazione le prenotazioni che permettono la cancellazione gratuita fino a poco prima della partenza ed è consigliabile stipulare un’assicurazione di cancellazione al momento della prenotazione, che copra le spese di cancellazione se si verificano gli eventi coperti dalla polizza. In quest‘ultimo caso vanno verificate sempre le condizioni della polizza, controllando che il Covid-19 rientri tra le coperture assicurative.
Fonte HelpConsumatori
|