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Sms pubblicitari indesiderati, il Garante Privacy sanziona due società PDF Stampa E-mail
lunedì 31 gennaio 2022
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Il Garante Privacy ha sanzionato due società per aver utilizzato liste non verificate all’interno di attività di marketing che prevedevano l’invio di sms pubblicitari: “Il committente risponde anche per le società di cui si avvale”

Chi commissiona una campagna promozionale deve sempre verificare che le società incaricate di svolgerla operino correttamente e non utilizzino illecitamente i dati di consumatori che non desiderano essere disturbati. Questa la decisione del Garante per la privacy, che ha sanzionato due società per l’invio di milioni di sms pubblicitari.

Sms pubblicitari, l’indagine del Garante

L’Autorità era intervenuta su richiesta di due utenti che lamentavano la continua ricezione di messaggi indesiderati. Entrambi avevano provato a contattare la società che inviava i messaggi o quella che offriva le promozioni, chiedendo di non essere più disturbati, ma senza successo e senza neppure ottenere riscontri soddisfacenti su dove avessero acquisito i loro dati personali.

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha verificato che la società committente aveva incaricato un’azienda operante nel marketing di inviare sms promozionali a potenziali clienti. La società di marketing si era poi avvalsa di altri fornitori, che a loro volta avevano acquisito le banche dati da terzi.

In questa successione di passaggi, sul modello delle scatole cinesi, è emerso che i dati delle persone contattate provenivano da liste non verificate – con evidenti profili di illiceità – costituite da soggetti esteri. Questi avevano ottenuto le informazioni in parte da registrazioni a portali informativi o da concorsi online.

Due list editor, inoltre, avevano dichiarato la propria sede in Florida e in Svizzera senza aver neppure nominato un proprio rappresentante in Italia, in violazione del GDPR.

L’Autorità ha ricordato, quindi, “che l’ordinato svolgimento delle attività di marketing, con l’utilizzo di dati raccolti lecitamente e aggiornati, oltre ad evitare pericolose derive (quali phishing e truffe), giova al mercato stesso tutelando gli operatori virtuosi e rafforzando la fiducia degli interessati. È pertanto necessario adottare la massima diligenza nella selezione delle banche dati”.

Le sanzioni

Il Garante, dunque, ha sanzionato la società committente per 400.000 euro, in quanto titolare del trattamento dei dati, per non aver mai verificato che l’azienda incaricata dell’attività promozionale eseguisse correttamente le istruzioni previste nel contratto. Alla seconda società, in quanto fornitore del servizio di marketing, il Garante ha vietato l’uso di dati provenienti da fonti che non rispettino i requisiti minimi di legittimità e ha imposto una sanzione di 200.000 euro.

La vicenda ha chiamato in causa anche una terza società, coinvolta nell’istruttoria per acquisire informazioni, che ha ricevuto una sanzione di 90.000,00 euro per non aver mai dato riscontro alle richieste del Garante, reiterando una condotta omissiva già oggetto di precedente sanzione.

 

 

 

Fonte HelpConsumatori

 

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