Bonus sociali automatici, il Garante Privacy riscontra criticità nel trattamento dei dati
lunedì 11 gennaio 2021
bonuslucegas110121.jpg

Il Garante Privacy mette in stand-by l’erogazione automatica dei bonus sociali di energia e gas e chiede di fare alcune correzioni in materia di trattamento dei dati personali

Il Garante Privacy mette in stand-by l’erogazione automatica dei bonus sociali. Vanno fatte correzioni e adeguamenti nella gestione dei dati personali necessari per i bonus sociali automatici di energia e gas.

Dal primo gennaio di quest’anno è infatti previsto il passaggio al bonus sociale automatico di energia, come annunciato anche dall’Arera (l’Autorità per l’energia). Questo permetterà di ampliare la platea degli aventi diritto a questa misura, una tariffa agevolata per le famiglie in disagio economico e sociale. La domanda non dovrà più essere presentata dai cittadini ma saranno incrociate in automatico le informazioni da Inps e Acquirente Unico.

Bonus sociali, criticità nel trattamento dei dati

Il Garante Privacy, a dicembre, ha però espresso un parere sullo schema di trasmissione dall’Inps all’Acquirente Unico dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus nazionali per disagio economico. E ha riscontrato «alcune criticità in merito ai trattamenti di dati personali».

L’erogazione automatica dei bonus sociali è una misura attesa.

Bonus sociali automatici e dati personali

Il Garante Privacy, come detto, evidenzia una serie di criticità nella gestione dei dati personali e nel loro trattamento.

Lo schema di delibera, scrive l’Autorità, «prevede una trasmissione automatica e continua, presso Acquirente Unico S.p.A. (società per azioni interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., a sua volta interamente partecipato dal Ministero dell’economia e delle finanze) di delicate informazioni relative a coloro che versano in una condizione di vulnerabilità economica, anche senza conoscere il dettaglio specifico dell’ISEE (dati anagrafici, composizione del nucleo familiare, dati di contatto e di abitazione, inclusione in una determinata fascia ISEE, pari a euro 8.265, ovvero a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli)».

Esattezza e minimizzazione dei dati

Il Garante evidenzia inoltre un problema di esattezza e di minimizzazione dei dati.

In presenza di trattamento di dati personali fatti con modalità automatizzate, spiega, il principio di esattezza dei dati «deve essere rispettato in modo rigoroso, per evitare i rischi di erogare agevolazioni in capo a soggetti non titolati, ovvero mancate corresponsioni di bonus ad aventi diritto».

Per il Garante Privacy, allora, «rilevanti criticità derivano dal fatto che la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata a fini ISEE dai potenziali beneficiari, dalla quale vengono estratte le informazioni che si intendono utilizzare per l’attribuzione del bonus (dati anagrafici dei componenti del nucleo, dati relativi all’abitazione e di contatto, informazioni reddituali), non contiene, allo stato, i dati necessari a individuare le utenze elettriche, del gas e idriche interessate».

Le richieste del Garante

«Alla luce di tali considerazioni, al fine di assicurare il rispetto del Regolamento, si segnala sin da ora la necessità di provvedere quanto prima a integrare la DSU (modifica che compete al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui anche sarà trasmesso il presente provvedimento), acquisendo direttamente dagli interessati i dati necessari a individuare, con certezza, le specifiche utenze agevolabili, in caso di spettanza dei bonus in esame. Tale integrazione, inoltre, dando piena attuazione ai menzionati principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, consentirà di limitare le tipologie di dati che l’INPS deve trasmettere al SII con modalità massive e automatiche».

Il Garante privacy chiede di fare delle modifiche allo schema di delibera dell’Arera. In particolare, chiede che Arera sia individuata come titolare del trattamento dei dati. E che siano adottate «misure in grado di assicurare l’individuazione certa delle utenze agevolabili in caso di spettanza dei bonus» attraverso «l’utilizzo di dati esatti già in sede di acquisizione al momento della presentazione della DSU da parte degli interessati».

 

Chiede poi che vengano trasmessi solo i dati personali strettamente indispensabili per l’erogazione dei bonus.

 

 

Fonte HELPCONSUMATORI