Cani e gatti “in garanzia”, Cassazione: si può applicare Codice del Consumo |
mercoledì 14 novembre 2018 | |
“L’animale domestico è un bene diconsumo e si applica il Codice del Consumo”. Anche se unadefinizione di questo tipo in riferimento ai nostri amici a quattro zampe, laCorte di Cassazione ha stabilito che anche per l’acquisto degli animali dacompagnia si può far ricorso ad una forma di diritto di garanzia. La Corte èarrivata a questa decisione, attraverso un iter argomentativo molto accuratoche considera l’animale un bene in senso giuridico, il compratore, unconsumatore e venditore, colui che nell’esercizio del commercio vende unanimale da compagnia.
La decisioneha esaminato il caso di un cane di razza, in particolare un Pinscher, chesuccessivamente alla vendita (oltre un anno dopo), tramite una tac, si erascoperto fosse affetto da una grave cardiopatia congenita. Il compratore si eracosì rivolto al venditore per ottenere una parziale restituzione del prezzo eil risarcimento del danno.
In primo gradola domanda era stata respinta e poi la sentenza era stata confermata in appelloperchè la denuncia del vizio era intervenuta tardivamente, oltre gli ottogiorni dalla scoperta, previsti dal Codice Civile. Il compratore aveva cosìpresentato ricorso in Cassazione invocando l’applicabilità degli artt. 128 ss.,e art. 132 ss., del Codice del Consumo, dove il termine di decadenza per ladenuncia dei vizi per il “bene di consumo” viene fissato in due mesi dallascoperta del “difetto”: in questo caso di una malattia preesistente allavendita del cucciolo.
Insomma inparole povere, se si acquistano animali da compagnia o d’affezione e se si è unconsumatore, la denuncia della malattia può essere fatta entro due mesi dallascoperta, entro due anni dall’acquisto: questo significa che se ci si accorgeteche il cucciolo acquistato presenta una malattia che si rivela preesistentealla vendita è possibile avvalervi delle norme sulla garanzia come qualsiasialtro privato che acquista un prodotto, inviando una raccomandata al venditoreche illustri la malattia del cucciolo, (magari allegando il certificato delmedico) e chiedendo il rimedio che si ritiene più opportuno, in particolare,trattandosi probabilmente di un animale di cui vi siete affezionati, unariduzione del prezzo e un risarcimento del danno (ma potreste anchechiedere eventualmente, la risoluzione del contratto). |