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Fondo di garanzia per i turisti truffati dal tour operator fallito: come funziona, chi ne ha diritto PDF Stampa E-mail
giovedì 13 agosto 2009

turismo.pngPreoccupazione dell'Adoc per la carenza di dotazione del fondo e per il fatto che pochi sappiano dell'esistenza del Fondo nazionale di garanzia.

Il  Fondo nazionale di garanzia interviene in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici.
Esso provvede al rimborso del prezzo versato, al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all’estero e a fornire immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.

Presupposti d'intervento

Il Fondo interviene esclusivamente per i pacchetti turistici venduti con contratti stipulati in Italia da un’agenzia regolarmente autorizzata dall’Autorità competente. Non interviene invece quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione.

Presentazione della domanda

La domanda, corredata della documentazione, deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 ROMA.

Modulistica

La domanda di rimborso potrà essere formulata seguendo lo schema indicato.
Nota bene: seguire attentamente le istruzioni per la compilazione della domanda riportate in calce al predetto schema.
·   Istanza di ammissione al Fondo di garanzia del consumatore di pacchetto turistico ·   Istruzioni ·   Delega
 

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