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Trattamento dei dati, Corte Ue: il consenso deve essere libero e non “precompilato” PDF Stampa E-mail
giovedì 12 novembre 2020

 

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La Corte di Giustizia della Ue ha chiarito a quali condizioni il consenso al trattamento dei dati personali è valido. Il caso riguardava la conservazione del documento di identità da parte di una società di telecomunicazioni

 

Trattamento dei dati personali, consenso del cittadino e caselle precompilate. È la combinazione di fattori sulla quale si è espressa oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a valutare le dinamiche che investono il trattamento dei dati, la conservazione del documento di identità dei cittadini e l’effettivo consenso dato dagli utenti nell’ambito di un servizio di telecomunicazione.

In estrema sintesi: le caselle precompilate non valgono come espressione del libero consenso. Così come non vale se il consumatore è indotto in errore sulla possibilità di firmare il contratto rifiutando al tempo stesso il trattamento dei dati.

Lo stesso vale, prosegue la Corte, se il consumatore viene indotto in errore sulla possibilità di stipulare il contratto se rifiuta il trattamento dei suoi dati. E vale lo stesso se la libera scelta di opporsi al trattamento dei dati viene pregiudicata dall’obbligo di compilare un modulo in più nel quale il consumatore deve esprimere questo rifiuto.

Il caso: il trattamento dati da parte delle tlc

La Corte si è espressa su un caso originario della Romania. Qui l’Orange România fornisce servizi di telecomunicazione mobile nel mercato romeno.

Nel marzo 2018 l’Autorità nazionale di sorveglianza del trattamento dei dati personali  le ha inflitto un’ammenda per aver raccolto e conservato le copie dei documenti d’identità di suoi clienti senza il loro consenso espresso. A marzo 2018, contesta l’Autorità, i contratti di tlc stipulati contenevano una clausola per la quale i clienti hanno acconsentito alla raccolta e conservazione di una copia del loro documento di identità a fini di identificazione. La casella relativa di questa clausola però è stata selezionata dal responsabile del trattamento prima della sottoscrizione del contratto.

Il Tribunale superiore di Bucarest ha dunque chiesto alla Corte a quali condizioni il consenso dei clienti al trattamento dei dati personali può essere considerato valido.

I requisiti del trattamento dati: consenso libero e informato

La Corte ha ricordato che, sulla base del diritto comunitario, il consenso al trattamento dei dati deve essere libero, specifico, informato e univoco. Il consenso non è validamente prestato in caso di silenzio e di  caselle preselezionate.

Se il consenso viene espresso per iscritto insieme ad altre questioni, la dichiarazione deve essere comprensibile e scritta in linguaggio semplice. Per garantire all’interessato una vera libertà di scelta, spiega ancora la Corte, le clausole contrattuali non devono indurlo in errore circa la possibilità di stipulare il contratto anche se si rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati.

Casella spuntata? Non basta

Per la Corte, dunque, la società di tlc deve provare che il trattamento dei dati è stato fatto in modo lecito e con un valido consenso dei clienti. «Non sembra che i clienti in oggetto abbiano selezionato autonomamente la casella relativa alla raccolta e alla conservazione delle copie del loro documento d’identità», scrive la Corte, per cui «il mero fatto che tale casella sia stata spuntata non è idoneo a dimostrare una manifestazione positiva del loro consenso».

 

Questo poi andrà verificato dal giudice nazionale. Il giudice dovrà poi valutare se le clausole contrattuali  potessero o meno indurre i clienti interessati in errore sulla possibilità di stipulare il contratto nonostante il rifiuto di acconsentire al trattamento dei propri dati. Tanto più che, se il cliente rifiutava il trattamento dei propri dati, la società di tlc richiedeva una dichiarazione scritta nella quale appunto il cliente attestava di non acconsentire alla raccolta e alla conservazione di copia del documento di identità. Per la Corte però questo requisito «è idoneo a incidere indebitamente sulla libera scelta di opporsi a questa raccolta e a questa conservazione».

Trattamento dati, le conclusioni della Corte

La Corte conclude dunque che «un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione contenente una clausola secondo cui l’interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente prestato il proprio consenso a tale raccolta e a tale conservazione, qualora la casella relativa a questa clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, qualora le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per esprimere il proprio rifiuto a prestare il consenso a tali trattamenti, compili un modulo supplementare che attesta tale rifiuto».

 

 

 

 

Fonte Help Consumatori

 

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