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Rc auto, alcuni chiarimenti da Facile.it dopo il Decreto “Cura Italia” PDF Stampa E-mail
giovedì 23 aprile 2020

rccoronavirus.pngRc auto dopo il Decreto “Cura Italia”,pagamento del premio e rinnovo della polizza. Facile.it chiarisce alcuni puntia chi ha già sottoscritto o deve sottoscrive una copertura

A seguito dell’emanazione del Decreto“Cura Italia”, Facile.it fornisce alcuni chiarimenti a chi ha già sottoscrittoo deve sottoscrive una copertura Rc auto o moto.


Pagamento dei premi Rc auto

 Facile.it spiega quindi cheall’articolo 125 del Decreto non è prevista alcuna sospensione del pagamentodei premi Rc auto e moto; bensì, fino alla data del 31 luglio 2020, si allungada 15 a 30 giorni il periodo “entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta amantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo finoall’effetto della nuova polizza”. La nuova norma riguarda tutto il territorionazionale.


 I 30 giorni sono validi per la solacopertura RC obbligatoria; se il premio non viene pagato, quindi, non sonovalide le eventuali garanzie aggiuntive stipulate (es. Furto e incendio,assistenza legale, Infortuni conducente….)


Pagamento dopo la scadenza e rinnovodella polizza

 Se si opta per il pagamento del premiodopo la scadenza, ma comunque entro i 30 giorni previsti dal decreto, si possonoverificare due casi, spiega Facile.it.


 • Il cliente può rinnovare il contrattodi assicurazione con la stessa compagnia; in questo caso, il pagamento dellanuova annualità salderà il pregresso. La nuova polizza avrà come decorrenza lascadenza della polizza originaria (es. scadenza polizza 20 marzo 2020, si pagail 18 aprile 2020, la data di decorrenza della nuova polizza sarà il 21 marzo2020 e la scadenza sarà il 20 marzo 2021).


• Il cliente può sottoscrivere un nuovocontratto di assicurazione con una compagnia diversa. Avendo il DL n.18semplicemente esteso i termini di “tolleranza” ma non modificato nelle suealtre componenti la legge in vigore, la nuova polizza dovrebbe a questo puntodecorrere dal momento del pagamento. Il cliente potrebbe effettivamentebeneficiare di un periodo di assicurazione “esteso”, pur avendo pagato lastessa annualità.


E in caso di eventuale sinistro 


Eventuali sinistri che dovesseroaccadere nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura el’attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza dellavecchia copertura, dovrebbero essere a carico della prima compagnia (es.scadenza polizza con compagnia A 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020 ilpremio proposto dalla compagnia B, diversa rispetto a quella con cui si eraassicurati precedentemente; la data di decorrenza della nuova polizza sarà lamezzanotte tra il 18 e il 19 aprile 2020 e la scadenza sarà il 18 aprile 2021;eventuali sinistri occorsi fra il 20 marzo 2020 e il 18 aprile 2020 sarannogestiti dalla compagnia A).


 Con riferimento alle sole compagnieassicurative che non aderiscono al sistema di risarcimento diretto, in caso disinistro in cui sia necessario l’intervento di un perito o di un medico legale,i tempi massimi affinché la compagnia formuli al danneggiato un’offerta dirisarcimento si allungano da 60 a 120 in assenza di CID e da 30 a 90 in caso dipresentazione del CID; in caso di sinistri con lesioni a persone, il periodopassa da 90 a 150 giorni.

 

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