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Coronavirus e viaggi, breve vademecum sui rimborsi PDF Stampa E-mail
martedì 07 aprile 2020

 rimborsi2003.jpgViaggi e biglietti che saltano, spostamenti congelati, eventi rimandati a data da destinarsi. Ecco cosa prevede a oggi la normativa sui rimborsi ai consumatori

 Viaggi che saltano, hotel prenotati epoi disdetti, soggiorni e pacchetti turistici inutilizzabili. Tutto si è fermato e si è fermato dunque il turismo, con i movimenti dei cittadini e dei viaggiatori che sono congelati, annullati, rimandati a data da destinarsi.Quale sia la data, non si sa e non si può sapere ora. Qualche indicazioneinvece c’è per quanto riguarda il rimborso di titoli di viaggio, soggiorni epacchetti turistici che non si possono più utilizzare – anche se spessocontattare un numero verde, parlare con un operatore e trovare una soluzione èimpresa ardua e serve pazienza e fortuna.

 

Da Federconsumatori arriva dunque unvademecum su viaggi e biglietti, per capire come destreggiarsi con la richiestadi rimborsi, che oggi sono stati estesi anche a soggiorni in hotel e altrestrutture.

 

Viaggi annullati per coronavirus, cosadevono fare i consumatori?

 

Le opzioni: voucher, rimborso,pacchetto di valore pari o superiore

 

Dopo l’introduzione di stringentilimiti alla circolazione delle persone validi su tutto il territorio nazionale,spiega l’associazione, il quadro normativo si sta evolvendo rapidamente anchein seguito alla pubblicazione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18.

 

«In base all’attuale normativa, a causadella condizione di emergenza in cui versa il Paese e del divieto dispostamento, coloro i quali abbiano acquistato biglietti per il trasportoaereo, ferroviario e marittimo e pacchetti turistici devono inviare unacomunicazione al tour operator, all’agenzia di viaggi o al vettore perconcordare una soluzione alternativa in ragione della sopravvenutaimpossibilità di utilizzo del prodotto stesso. La comunicazione deve essere trasmessa entro il 17 aprile 2020 conraccomandata a/r o tramite PEC ad altro indirizzo PEC».

 

Questo è il primo passaggio, dunque.L’operatore può decidere quale alternativa offrire al cliente e dispone di treopzioni: un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro 1anno dalla data di emissione, un rimborso, o un pacchetto turistico di valorepari o superiore rispetto a quello acquistato.

 

«Qualora l’opzione offertadall’operatore non si adatti alle esigenze dell’utente, è comunqueconsigliabile cercare una mediazione per individuare una soluzione condivisa –spiega Federconsumatori – Le medesime condizioni vigono per viaggi ediniziative d’istruzione, ad oggi bloccati, e anche in questo caso il rimborsopuò essere effettuato anche tramite l’emissione di un voucher di importoequivalente e da utilizzarsi entro un anno dalla data di emissione».

Soggiorni, hotel, eventi emanifestazioni

 

Una novità, introdotta dal decreto del17 marzo, è l’estensione della “rimborsabilità” anche ai soggiorni, quindihotel e altre strutture ricettive prenotate al di fuori di un pacchettoturistico. Le opzioni del voucher, rimborso o pacchetto elencate sono quindivalide anche per i soggiorni acquistati indipendentemente da titoli di viaggioe altri servizi, a prescindere dal fatto che l’acquisto sia avvenuto agenzia diviaggio, tour operator o online. Anche in questo caso l’operatore ha lapossibilità di stabilire quale soluzione opzione offrire al cliente tra lequelle elencate.

 

Devono infine essere rimborsati ibiglietti di ingresso a concerti, manifestazioni culturali e altri eventi chesiano stati cancellati.

 

La normativa comprende titoli diviaggio, pacchetti e soggiorni con partenza prevista prima della scadenza dellemisure restrittive, ad oggi il 3 aprile 2020.

 

Fonte: HelpConsumatori

 

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