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Energia, l’Antitrust chiede che la scadenza al 2022 per la fine del mercato tutelato sia “inderogabi PDF Stampa E-mail
lunedì 24 febbraio 2020

mercatotutelato.pngIl 1°gennaio 2022 sia l’ultimo rinvio per la fine del mercato tutelato di energia elettrica e gas.

È quanto chiede l’Antitrust in una segnalazione al Parlamento. Il continuo spostamento in avanti della scadenza ha causato fra i consumatori “incertezza e confusione e quindi una scarsa propensione al cambiamento”

Il terminefissato dal decreto Milleproroghe per la fine del mercato tutelato di energia egas, stabilito al 1° gennaio 2022, sia «inderogabile e, quindi, nonsuscettibile di ulteriori rinvii». È quanto chiede l’Antitrust in unasegnalazione al Parlamento sulla liberalizzazione dei mercati dell’energiaelettrica e del gas, un passaggio che non si è ancora concluso perché c’è statoun nuovo slittamento della scadenza prevista per la fine del regime di tutela.

L’Antitrustevidenzia le criticità per la concorrenza emerse dal continuo rinvio, a partiredalla creazione di posizioni dominanti fra le imprese fino alla penalizzazionedei consumatori. Il continuo rinvio del termine dell’abrogazione, dunque lospostamento continuo in avanti della scadenza, per l’Antitrust ha causato fra iconsumatori «incertezza e confusione e quindi una scarsa propensione alcambiamento».

Energia, leofferte del mercato libero

Nellasegnalazione, pubblicata sull’ultimo bollettino dell’Autorità, l’Antitrustricorda che con la legge per la concorrenza (n. 124/2017) il legislatoreitaliano aveva stabilito scadenze e modalità per il superamento del regime ditutela esistente per la vendita al dettaglio a piccole imprese e clientidomestici di energia elettrica e gas.

La scadenzaera originariamente fissata al 1° luglio 2019. Il legislatore aveva previsto ilcompletamento del processo di liberalizzazione del settore dell’energia inItalia per quell’anno, quando si sarebbe concluso un periodo di transizionedurato 12 anni – il regime di tutela è stato infatti introdotto nel 2007,parallelamente alla piena liberalizzazione dell’attività di vendita nellafiliera elettrica e del gas, quale sistema di tutela di prezzo.

La scadenza èpoi slittata al 1° luglio 2020. Poi è slittata ancora, perché il Milleproroghe(decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) ha introdotto una nuova proroga di 18mesi e ha spostato al 1° gennaio 2022 il termine previsto per l’abrogazione delregime di tutela di prezzo nel mercato retail del gas e dell’energia elettrica.

Alla lucedelle condizioni di mercato nel settore dell’elettricità e del gas l’Antitrustvuole evidenziare «i gravi rischi per la concorrenza derivanti dall’ennesimorinvio del termine di abrogazione della regolamentazione tariffaria per i dueservizi».

Senza laliberalizzazione del mercato retail, che conclude il processo di riassetto delsettore dell’energia, «non può garantirsi – scrive l’Autorità – la traslazioneai consumatori finali e alle imprese dei vantaggi che derivano dallaconcorrenza nelle altre fasi della filiera; ciò sia in termini di apprezzabiliriduzioni di spesa per i consumi energetici di cui possono da tempo fruire iclienti che siano pienamente informati, sia in termini di vantaggi derivantidalla pluralità di offerte, migliore efficienza del servizio, diffusione deiservizi innovativi, incremento dell’innovazione e sua accessibilità alla plateadei consumatori».

Consumatoriincerti e confusi

L’Antitrustdenuncia gli effetti negativi sulla concorrenza, le posizioni dominanti che sisono prodotte nei mercati di vendita, i «fenomeni di sfruttamento abusivo delleposizioni dominanti» che finiscono per danneggiare proprio i clienti finali. Edenuncia che il continuo spostamento della scadenza disorienta e confonde iconsumatori che dunque tendono a rimanere dove sono.

    «L’Autorità ritiene che, in questocontesto, i continui rinvii del termine di abrogazione del servizio di tutelaabbiano determinato nei consumatori incertezza e confusione e quindi una scarsapropensione al cambiamento, altresì favorendo, come visto, ulterioriconcentrazioni dell’offerta, con crescenti complessità, di naturaessenzialmente concorrenziale, per la definizione delle modalità con cuiprocedere alla transizione nel mercato libero dei soggetti che alla scadenza dilegge non avranno autonomamente scelto un fornitore a mercato».

    L’Autorità infatti «ritiene necessario cheil nuovo termine fissato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 perl’abrogazione del servizio di tutela (1° gennaio 2022), venga espressamenteconsiderato come inderogabile e, quindi, non suscettibile di ulteriori rinvii».

No alsilenzio assenso

Stop inoltreal silenzio assenso nel caso di consumatori che, alla scadenza, non abbiano ancoradeciso il fornitore di energia sul mercato libero.

L’Autoritàchiede infatti che «le modalità di transizione nel mercato libero dei clientiche alla scadenza del regime di tutela non avranno autonomamente scelto ilfornitore a mercato, da definirsi in dettaglio nel decreto del Ministero delloSviluppo economico, siano basate su trasparenti meccanismi di asta competitiva,al fine di impedire che tali clienti vengano automaticamente assegnati sulmercato libero al loro attuale esercente della tutela, ad esempio con eventualimeccanismi di “silenzio assenso”, che sono per questo motivo assolutamente daescludersi».

 

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