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Garante Privacy, sanzione esemplare a Eni gas e luce per telemarketing PDF Stampa E-mail
mercoledì 15 gennaio 2020

 egl.pngIl GarantePrivacy ha applicato a Eni Gas e Luce due sanzioni, per complessivi 11,5milioni di euro per il trattamento illeciti di dati personali e attivazione di contratti non richiesti

Il Garante perla privacy ha applicato a Eni Gas e Luce (Egl) due sanzioni, per complessivi11,5 milioni di euro, riguardanti rispettivamente trattamenti illeciti di datipersonali nell’ambito di attività promozionali e attivazione di contratti nonrichiesti.

La primasanzione di 8,5 milioni di euro riguarda trattamenti illeciti nelle attività ditelemarketing e teleselling riscontrati nel corso di accertamenti e ispezionisvolti dall’Autorità a seguito di diverse decine di segnalazioni e reclami,ricevuti all’indomani della piena applicazione del Gdpr.

Dalleverifiche è emerso un circoscritto numero di casi rivelatori tuttavia dicondotte “di sistema” poste in essere da Egl, che hanno evidenziato gravicriticità relative al generale trattamento dei dati.

Leviolazioni riscontrate dal Garante Privacy

Tra leviolazioni messe in luce spiccano le telefonate pubblicitarie effettuate senzail consenso della persona contattata o nonostante il suo diniego a riceverechiamate promozionali, oppure senza attivare le specifiche procedure diverifica del Registro pubblico delle opposizioni; l’assenza di misure tecnicoorganizzative in grado di recepire le manifestazioni di volontà degli utenti;tempi di conservazione dei dati superiori a quelli consentiti; l’acquisizionedei dati dei potenziali clienti da soggetti (list provider) che non avevanoacquisito il consenso per la comunicazione di tali dati.

Il Garante,dopo aver dichiarato l’illiceità delle condotte rilevate, ha ingiunto a Egl diimplementare procedure e sistemi per verificare, anche tramite l’esame di uncampione rilevante di nominativi, lo stato dei consensi delle persone inseritenelle liste dei contatti, prima dell’inizio delle campagne promozionali.

Egl dovràinoltre provvedere alla definitiva automatizzazione dei flussi di dati dalproprio database alla black list di chi non vuole ricevere pubblicità in usopresso la società.

Il Garante,inoltre, ha vietato alla società l’uso dei dati forniti dai list provider senzache questi ultimi avessero acquisito uno specifico consenso alla lorocomunicazione a Egl.

La secondasanzione  del Garante

La secondasanzione di 3 milioni di euro riguarda violazioni nella conclusione dicontratti non richiesti nel mercato libero della fornitura di energia e gas.

Molte personesi sono rivolte all’Autorità lamentando di aver appreso della stipula di unnuovo contratto solo dalla ricezione della lettera di disdetta del vecchiofornitore o dalle prime fatture di Egl. In alcuni casi poi le segnalazionidenunciavano la presenza nel contratto di dati inesatti e di sottoscrizioneapocrifa.

Le graviirregolarità hanno interessato circa 7200 consumatori. Dagli accertamentidell’Autorità è emerso che le condotte adottate da Egl nell’acquisizione dinuovi clienti mediante alcune agenzie esterne operanti per suo conto, permodalità organizzative e gestionali, hanno determinato trattamenti non conformial Regolamento UE, in quanto contrari ai principi di correttezza, esattezza eaggiornamento dei dati.

 

 

Fonte: HelpConsumatori

 

 

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