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Internet, Corte di giustizia Ue: per installare cookie serve il consenso attivo degli utenti PDF Stampa E-mail
giovedì 31 ottobre 2019

coocki.pngPer installare cookie serve il consensoattivo degli utenti di Internet. Non è sufficiente dunque la spuntapreselezionata, spiega la Corte di Giustizia dell’Unione europea

Per installare cookie è necessario ilconsenso attivo degli utenti di Internet. Non basta una casella di spuntapreselezionata che il cittadino deve de-selezionare se vuole negare ilconsenso. È il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europeache torna a parlare di diritti digitali dei cittadini e si esprime in unacontroversia sollevata dalle organizzazioni dei consumatori tedesche.

Cookie sul pc: no alla spuntapreselezionata

 

La federazione tedesca delle organizzazionidi consumatori, spiega la Corte di giustizia, ha contestato davanti allagiustizia l’utilizzo, da parte della società tedesca Planet49, nell’ambito digiochi a premi in linea, di una casella di spunta preselezionata mediante laquale gli utenti di Internet che intendono partecipare al gioco esprimono illoro accordo all’installazione di cookie. Questi sono diretti a raccogliereinformazioni a fini pubblicitari riguardanti prodotti dei partner dellaPlanet49.

 

La Corte federale di giustizia dellaGermania si è rivolga alla Cgue per interpretare il diritto dell’Unione inmateria di tutela della vita privata nel settore delle comunicazionielettroniche.

 

E l’interpretazione data oggi dallaCorte è chiara: serve un consenso specifico all’installazione di cookie. Laspunta preselezionata non è sufficiente.

 

   Nella sua sentenza, la Corte infatti dichiara che «il consenso chel’utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell’installazione e dellaconsultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamenteespresso mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente devedeselezionare al fine di negare il proprio consenso».

 

Il consenso deve essere specifico

 

La Corte spiega poi che non è«ininfluente» il fatto che le informazioni archiviate o consultatecostituiscano o meno dati personali, perché il diritto europeo mira a tutelarel’utente «da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, in particolare dalrischio che identificatori occulti o altri dispositivi analoghi si introducanonell’apparecchiatura terminale dell’utente a sua insaputa».

 

   La Corte sottolinea perciò che «il consenso deve essere specifico,cosicché il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione ad ungioco a premi non è sufficiente per ritenere che l’utente abbia validamenteespresso il proprio consenso all’installazione di cookie».

 

Il periodo di attività dei cookie e lapossibilità che terzi vi abbiano accesso, aggiunge la Corte, rientrano fra leinformazioni che il fornitore di servizi deve comunicare al cittadino.

 

 

Fonte: HelpConsumatori

 

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