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Marketing, Garante Privacy: no a raccolta punti “acchiappa consensi” PDF Stampa E-mail
martedì 25 giugno 2019

Per poterpartecipare ad un programma di raccolta punti e usufruire così di piccolivantaggi il cliente non deve essere obbligato ad esprimere il consenso aricevere pubblicità.

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Il principio èstato ribadito dal Garante privacy che ha vietato a una nota marca di pannolinil’ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati di oltre un milionee mezzo di persone, acquisiti in modo illecito mediante il form “raccoltapunti” del sito della società. È quanto si legge nella newsletter del Garanteper la protezione dei dati personali.


 


Dagliaccertamenti svolti dal Garante in collaborazione con il Nucleo specialeprivacy della guardia di finanza, a seguito di una segnalazione, è emerso chesolo nei primi due mesi del 2018 erano state inviate newsletter promozionali acirca un milione di indirizzi e-mail raccolti e utilizzati senza un validoconsenso. Nel provvedimento, che riguarda la raccolta punti fatta sul sitodella Pampers, il Garante “vieta il trattamento, per finalità promozionali estatistiche, dei dati personali raccolti mediante il sito www.pampers.it, inassenza di un consenso, degli interessati, libero e specifico per tali distintefinalità, oltre che informato e documentato; ingiunge – qualora la Societàintenda effettuare trattamenti per le finalità sopra descritte (promozionali estatistiche) e non abbia già autonomamente provveduto – di riformulare il formdi raccolta dei dati del sito www.pampers.it affinché venga acquisito dagliutenti un consenso, oltre che informato e documentato, anche libero, specificoe chiaramente formulato con riferimento a tali distinte finalità”.


 


“Ai clientiinteressati alla raccolta punti, infatti, non veniva data la possibilità, comerichiesto dalla normativa, di esprimere un consenso libero e specifico per lesingole finalità di trattamento che la società intendeva svolgere, tra le qualivi era appunto l’attività promozionale – si legge nella newsletter – Per potercompletare la registrazione e aderire al programma di fidelizzazione i clientierano invece obbligati a rilasciare due consensi generici, uno per la società euno per i marchi collegati”. Il Garante ha ingiunto alla società, qualoraintenda svolgere attività promozionali, di modificare il form di raccolta datipresente sul sito, affinché gli utenti possano esprimere un consenso libero einformato per tale finalità.


 


Per itrattamenti illeciti è stata applicata una sanzione amministrativa che lasocietà ha già pagato.

 

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