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Pensionati che dall’estero si trasferiscono “nel Sud”, ecco come fare PDF Stampa E-mail
venerdì 07 giugno 2019

agenziaentrate0806.jpgArrivano leistruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioniestere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenential territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata,Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti,beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi aqualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.

Taledisposizione, introdotta con la Legge di bilancio 2019, è finalizzata afavorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni delMezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggettinon residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditida pensione di fonte estera.


 


L’opzione peril regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione delladichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggettiinteressati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno deiComuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace adecorrere dallo stesso periodo d’imposta. In particolare, nella dichiarazionedei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che dannodiritto all’opzione: lo status di non residente in Italia per un tempo almenopari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscaleprima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigoreaccordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; gli Stati oterritori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersidell’applicazione dell’imposta sostitutiva; lo Stato di residenza del soggettoestero erogante i redditi e l’ammontare dei redditi di fonte estera daassoggettare all’imposta sostitutiva.


 


Ai finidell’individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si decide ditrasferire la residenza, si considera il dato riferito a tale Comune comerisultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo dellapopolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validitàdell’opzione. Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodi divalidità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca laresidenza in altro Comune italiano.


 


Gli effettidel regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano,in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui èesercitata l’opzione. Ad ogni modo, il contribuente che ha esercitato l’opzionepuò revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stataesercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativaall’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione.


 


Riguardol’eventuale decadenza da tale regime, questa si verifica nei seguenti casi:qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma; per omesso o parzialeversamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento delsaldo delle imposte sui redditi; in caso di trasferimento della residenzafiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, oppure, se ilcontribuente decide di trasferire la residenza fiscale all’estero.


 


A questoproposito, il provvedimento chiarisce come l’opzione rimane comunque efficace,anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validitàdell’opzione, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune delSud e con le stesse caratteristiche indicate dalla norma per fruiredell’agevolazione. Inoltre, l’opzione è inefficace, e quindi decade, laddove,in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenzafiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio della stessa. Ecomunque, la revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludonol’esercizio di una nuova opzione.

 

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