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Pacchetto calcio, Antitrust multa Dazn per pubblicità e informazioni ingannevoli PDF Stampa E-mail
martedì 26 marzo 2019

dazn.jpgSanzione di 500 mila euro a Dazn perpubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto calcio 2018/2019. La multadell’Antitrust conclude l’istruttoria avviata ad agosto 2018 sullacommercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio riconoscendo che lapromozione del servizio Dazn di trasmissione delle partite è stata ingannevole,come pure la modalità di adesione al servizio presentata sul sito web aiconsumatori.

Il claim“Quando vuoi, dove vuoi” con cui Dazn pubblicizzava il servizio di trasmissionedelle partite di calcio di serie A e B enfatizzava la possibilità di fruiredello streaming sportivo ovunque i consumatori si trovassero, senza indicazionisulle possibili limitazioni tecniche che potevano ostacolare o impedire lavisione delle partite. E il consumatore poteva sì fruire di un mese di provagratuito registrandosi alla piattaforma, ma dopo, per evitare gli addebiti deimesi successivi, doveva disdire quello che di fatto era un abbonamento. Questele argomentazioni con cui l’Antitrust ha chiuso l’istruttoria su Dazn, avviatanei confronti di Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l. (ledue società che operano sotto il brand Dazn) accertando due pratichecommerciali scorrette e irrogando alle società due sanzioni per 500mila eurototali. La segnalazione era stata fatta da Altroconsumo, Codacons e Codici


 


L’Autorità harilevato che le due società, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo,“hanno utilizzato, nell’attività promozionale dell’offerta del serviziostreaming Dazn per la visione in diretta delle partite serie A e serie B nellastagione 2018/19, messaggi pubblicitari attraverso cui veniva enfatizzata lapossibilità di fruizione del servizio “quando vuoi, dove vuoi”, senza farealcun riferimento alle limitazioni tecniche che avrebbero potuto, invece,renderla complicata  o addiritturaimpedirla, come hanno dimostrato le difficoltà incontrate in concreto daiconsumatori all’inizio della stagione”. Nella fase di avvio del servizio, comericonosciuto dalle stesse società, ci sono state infatti difficoltà tecnicheche hanno comportato problemi di fruizione sia parziale che totale da parte dimolti consumatori, creando “un diffuso malcontento negli utenti per la scarsaqualità delle trasmissioni degli eventi sportivi”, si legge nel provvedimento dell’Autorità.Le difficoltà operative sono state giustificate facendo riferimento alla novitàdi Dazn in quanto nuovo player nel mercato italiano dello streaming online dieventi sportivi, e ai limiti strutturali della rete italiana a bandaultralarga. “Proprio le motivazioni addotte dai Professionisti – spiegal’Antitrust – mostrano che essi erano pienamente consapevoli del fatto che,quanto meno nella fase di avvio, si sarebbero potuti verificare problemitecnici nella fruizione degli eventi sportivi in streaming sui diversidispositivi utilizzati dagli utenti, se non altro a causa del diverso sviluppodella rete a banda ultralarga sul territorio nazionale, che di per sé rendevaimpossibile un’ottimale visione delle partite “dove vuoi”.”


 


L’Autoritàgarante della concorrenza ha poi accertato che, sempre in violazione dell’art.21 del Codice del Consumo, il sito web di Dazn presentava una modalitàingannevole di adesione al servizio. Al consumatore veniva prospettata lapossibilità, registrandosi al sito, di fruire di un mese di prova gratuito, conla precisazione che la registrazione non avrebbe implicato la sottoscrizione diun contratto di abbonamento. “In realtà, – spiega l’Antitrust – la creazionedell’account determinava, di fatto, la conclusione del contratto del servizioDazn, che, in assenza di disdetta, avrebbe comportato, dopo il primo mese,l’inizio dell’addebito sistematico dei costi mensili”. Il consumatore eradunque attratto dall’offerta di un mese gratuito “di prova” e veniva indotto aregistrarsi “senza che gli venisse comunicato esplicitamente che tale azione,di fatto, comportava la sottoscrizione dell’abbonamento al servizio Dazn conaddebiti mensili dopo il primo mese, e anzi sulla pagina web di registrazioneveniva specificato non solo che “Non c’è contratto, potrai disdire ogni mese”,ma anche che “i 9,99 ti saranno addebitati solo se deciderai di proseguire”.L’effetto della registrazione era proprio l’attivazione di un abbonamento, chequindi doveva essere disdetto se i consumatori non volevano futuri addebitimensili.


 


A febbraio,l’Antitrust aveva multato Sky per sette milioni di euro per pubblicitàingannevole e pratica aggressiva sui pacchetti di abbonamento di calcio per lastagione 2018/2019. L’Autorità ha contestato a Sky la mancanza di informazionichiare sul fatto che il pacchetto non comprendesse tutte le partite della serieA, come nei tre anni precedenti, ma solo sette su dieci per ogni giornata dicampionato. E ha denunciato una pratica aggressiva nei confronti degli abbonati,costretti a scegliere fra la prosecuzione degli addebiti, tra l’altro in misurainvariata, nonostante il contenuto diverso e ridotto del pacchetto rispetto aquello originariamente scelto, oppure il recesso dal contratto a titolooneroso.

 

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