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IBAN errato, Corte Ue: banche e poste nessun obbligo di verifica PDF Stampa E-mail
giovedì 21 marzo 2019

iban.jpgChe succede se l’IBAN al quale sieffettua un bonifico non corrisponde all’effettivo beneficiario?

Secondo quantostabilito dalla Corte europea i prestatori di servizi di pagamento (banca,Poste ecc…) del pagatore o del beneficiario non hanno l’obbligo di verificarese l’IBAN fornito dall’utente corrisponda effettivamente al beneficiario. Lasentenza riguarda il caso di un debitore della ditta Tecnoservice che nel 2015ha ordinato alla propria banca di effettuare un pagamento, tramite bonificobancario, in favore di tale società mediante accredito su un conto correnteaperto presso Poste Italiane, individuato, come previsto dalla direttiva2007/64, con un numero di conto bancario internazionale (IBAN).


 


In tale ordinedi bonifico era stato inoltre indicato il nome dell’auspicato beneficiario delbonifico stesso, vale a dire la Tecnoservice.


 


Il bonifico èstato effettuato sul conto corrispondente a tale IBAN. Tuttavia, è emerso chetale bonifico è stato eseguito in favore di un soggetto diverso dalla Tecnoservice,la quale di conseguenza non ha mai ricevuto la somma dovutale.


 


LaTecnoservice ha proposto ricorso contro le Poste Italiane dinanzi al Tribunaleordinario di Udine, giudice del rinvio, chiedendo l’accertamento dellaresponsabilità di Poste Italiane per non aver verificato se l’IBAN indicatodall’ordinante corrispondesse al nome del beneficiario. Difatti, Poste Italianeavrebbe consentito il trasferimento della somma in questione a un beneficiarioerroneo, nonostante la presenza di elementi sufficienti a constatare che l’IBANera inesatto.


 


Poste Italianeritiene di essere esente da qualsiasi responsabilità, avendo essa effettuato ilbonifico sul conto corrispondente all’IBAN indicato dall’ordinante e nonessendo tenuta a procedere ad alcun tipo di controllo ulteriore.


 


Il Tribunaledi Udine ha chiesto quindi alla Corte di giustizia di interpretare il dirittodell’Unione in materia.


 


Con la suasentenza, la Corte rileva che sia un’interpretazione letterale della direttivasia un’interpretazione logico-sistematica conducono ad affermare che Poste, oqualsiasi altro istituto prestatore del pagamento non ha responsabilità e non ètenuto a verificare la corrispondenza tra IBAN e destinatario del pagamento.


 


La direttiva,infatti, mira a garantire il trattamento completamente integrato eautomatizzato delle operazioni e a migliorare l’efficienza e la rapidità deipagamenti.

 

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