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Rette anziani, Confconsumatori Pisa: figlia esonerata da obbligo pagamento PDF Stampa E-mail
mercoledì 20 marzo 2019

anziano.jpg“Se l’anziano ricoverato non è più ingrado di sostenere il costo della retta della RSA con propri mezzi, ifamigliari non possono essere obbligati al pagamento”.

 


CosìConfconsumatori Pisa commenta la sentenza del Tribunale di Biella che haannullato un decreto ingiuntivo da oltre 11 mila euro fatto nei confronti diuna donna, figlia di una anziana ricoverata in una residenza sanitariaassistenziale, che non riusciva più a pagare la retta per il ricovero dellamadre perché in difficoltà economiche.


 


Una vittoriadi Confconsumatori Pisa che alza il velo sulle difficoltà delle famiglienell’assicurare cure e assistenza dignitosa ai familiari malati o nonautosufficienti.


 


anzianiLatutela delle famiglie con anziani fragili o malati è una battaglia che Confconsumatoriha avviato diversi anni fa, dopo aver ricevuto tante richieste di aiuto daifamigliari che non riuscivano a sostenere i costi delle rette delle Rsa.Confconsumatori si è spesa non solo nelle aule di tribunale, ma prima di tuttocercando il dialogo con le Istituzioni.


 


Il caso dellafamiglia di Pisa è quello della figlia di una donna ricoverata in una strutturaprivata convenzionata che si era rivolta a Confconsumatori di Pisa per chiedereaiuto dopo che, per sopraggiunte difficoltà economiche, non era più in grado dionorare l’impegno a provvedere al versamento della retta, che le era statofatto firmare al momento del ricovero della madre invalida. Su consigliodell’avvocato di Confconsumatori Giovanni Longo la figlia aveva comunicato allastruttura di voler recedere dall’impegno per problemi economici, ma, di tuttarisposta, aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per oltre 11 mila euro.


 


A quel puntola figlia ha deciso di affidarsi all’avvocato Longo, che ha opposto il decretoe sollevato, fra le varie eccezioni, anche la questione circa il valoregiuridico da attribuire all’impegno economico sottoscritto dalla figlia dellaricoverata (morta durante la causa) e alla non trascurabile circostanza che lafiglia avesse oramai receduto da tempo da tale impegno, non più quindivincolante nei suoi confronti. Longo ha richiamato precedentigiurisprudenziali, fra cui la sentenza n. 448/2016 della Corte d’Appello diBologna, ricordando che La Suprema Corte si era già pronunciata stabilendo chedopo l’esercizio del suddetto recesso, nulla è dovuto da parte del parenteobbligato. Secondo la Cassazione, il parente che si è precedentemente vincolatoavrà la “facoltà del recesso unilaterale, prevista ex art.1373 c.c. per icontratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causaestintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato,rispondendo all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, insintonia con i principi di buona fede nell’esecuzione del contratto”.


 


Il Tribunaledi Biella con la sentenza 118/2019 dell’1.3.2019 ha dato ragione alla figlia.“Una sentenza importante, – ha commentato Longo – in quanto ha ribaditonuovamente che se l’anziano ricoverato non è più in grado di sostenere il costodella retta della RSA con propri mezzi, i famigliari non possono essereobbligati al pagamento, e nel caso si fossero precedentemente impegnati,possono in qualunque momento recedere dall’impegno assunto”.  Sostiene il presidente di ConfconsumatoriPisa Gabriele Pardo: Una “boccata d’ossigeno” per tutti coloro che hannoparenti anziani ricoverati in Rsa e che si sono obbligati a pagare la retta diricovero. L’unico soggetto che deve sostenere i costi, sempre che ne abbia imezzi, è l’anziano ricoverato, e nessun altro”.

 

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