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Copyright, Facebook condannata per violazione del diritto d’autore PDF Stampa E-mail
venerdì 22 febbraio 2019

kilari.jpgLa pagina sul cartoon Kilari facondannare Facebook per diffamazione e violazione del copyright.

Sul socialnetwork qualche tempo fa era stato aperto un profilo dedicato alla serieanimata Kilari trasmessa da Italia 1: alcuni link portavano a contenuti illecitamentecaricati su YouTube e a brani della sigla del cartoon, mentre sulla paginasocial c’erano pesanti ingiurie e commenti denigratori contro l’interpretedella sigla.


 


I giudici delTribunale di Roma, con sentenza numero 3512/2019, hanno condannato Facebook siaper diffamazione sia per violazione del diritto di autore, escludendo solo laviolazione dei diritti sul marchio Italia 1. Il caso riguarda cifre di modestaentità – alla fine Facebook Inc e Facebook Ireland limited sono statecondannate in solido a due risarcimenti di circa 15 mila euro ciascuno – ma inqualche modo rappresenta una sorta di anticipazione delle nuove norme sulcopyright che l’Europa sta discutendo. E infatti soddisfatta è Mediaset, cheparla di “svolta nella giurisprudenza a tutela del copyright”.


 


Ma qual è ilcaso sul quale si è espresso il Tribunale di Roma? Reti Televisive Italiane,società del gruppo Mediaset, ha citato in giudizio Facebook Inc e FacebookIreland limited quale concessionaria di Italia Uno e 1 e titolare dei dirittidi sfruttamento economico in esclusiva per l’Italia di una serie di cartonianimati giapponesi dal titolo “Kilari” e della sigla di apertura del cartoon.


 


A febbraio 2010su Facebook è stato creato un profilo telematico nel quale erano presenti videoe commenti che dileggiavano l’autrice della sigla, insieme a link nonautorizzati che portavano alla visione di sequenze di immagini tratte dallaserie animata. La rimozione della pagina, nonostante le richieste inoltrate,era avvenuta solo nel 2012.


 


Nelle causacivile di primo grado, RTI e l’interprete della sigla del cartoon hanno chiestodi accertare la violazione del diritto all’onore e alla reputazione e deidiritti esclusivi di utilizzazione economica sui contenuti della serie animata.E di condannare la società al risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali. Facebook da parte sua ha eccepito il difetto di giurisdizione delgiudice italiano e ha escluso la propria responsabilità quali hosting providerpassivo; ha negato la natura illecita delle contestazioni e ha invocato ildiritto di critica e di satira, sostenendo che il linking a contenutiliberamente accessibili, anche senza il consenso del titolare, nonrappresentasse di per sé una violazione dei diritti.


 


Il Tribunaleha riconosciuto prima di tutto la giurisdizione del giudice italiano e haaccolto le richieste, escludendo solo la violazione dei diritti sul marchioItalia 1.


 


Per ilTribunale di Roma va riconosciuta a RTI, in relazione al programma, “il dirittoesclusivo di autorizzare sia la riproduzione integrale o in frammenti, secondo le modalità stabilite, che la loromessa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dalluogo e nel momento individualmente scelto, sicché la riproduzione effettuatada terzi senza la preventiva autorizzazione del titolare lede direttamente isuoi diritti esclusivi”.


 


Sul profiloFacebook erano pubblicati inoltre commenti molto offensivi e denigratori siaverso la cantante della sigla sia verso Mediaset. “Va affermato – ha scritto ilTribunale – l’inequivocabile carattere offensivo ed ingiurioso” delleespressioni usate “sicuramente non scriminate dal diritto di critica e disatira” invocati da Facebook.


 


“Illecita” peril Tribunale è anche la presenza di link che conducevano a sequenze di immaginitratte dalla sigla della serie animata. I link portavano a materiale caricatoattraverso YouTube e non autorizzato da RTI. In assenza dell’autorizzazione diRTI, scrive il Tribunale, la messa a disposizione del pubblico attraverso linka portali terzi della sigla televisiva di Kilari “deve ritenersi indubbiamenteillecita”.


 


Per quantoriguarda invece l’argomentazione legata all’assenza di responsabilità diFacebook in quanto provider, il Tribunale ha invece detto che questaresponsabilità sorge nel momento in cui il provider viene a conoscenza dellaviolazione commessa e dell’illiceità del contenuto immesso sul portaletelematico, richiamando le direttive europee e le pronunce della Corte digiustizia dell’Unione europea. Si legge nella sentenza del Tribunale: “Ilprincipio di responsabilità del provider collegato all’effettiva conoscenza –ancorchè acquisita ex post – della natura illecita dei contenuti caricati suipropri server costituisce il giusto punto di equilibrio tra i vari dirittiprotetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: da unaparte, quella di cui godono i titolari di diritti d’autore, dall’altra, lalibertà d’impresa dei fornitori di accesso a internet e il diritto degli utentidi ricevere o comunicare informazioni”.


 


I risarcimentiche Facebook dovrà pagare ammontano a 15 mila euro di danno non patrimonialericonosciuto all’interprete della sigla del cartoon per lesione dell’onore edella reputazione, mentre il danno patrimoniale riconosciuto a RTI è statovalutato in circa 8 mila euro, più 7500 euro di danni non patrimoniali legatialle offese dirette anche verso l’azienda, per un totale di circa 15.595 euro.


 


La sentenza èstata accolta con favore da Mediaset che parla di “un passo avanti nellaprotezione dei contenuti prodotti dagli editori”. Dice Mediaset: “Per la primavolta in Italia, Facebook è stata condannata dal Tribunale di Roma perviolazione del diritto d’autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitandolink non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma. Questa svoltanella giurisprudenza italiana a tutela del copyright nasce da una causa avviatada Mediaset, un contenzioso dal valore economico modesto ma cruciale neiprincipi che intendeva tutelare e dai risvolti delicati per il precedente checrea”.


 


La decisione,prosegue l’azienda, “è la prima a riconoscere in Italia la responsabilità di unsocial network per una violazione avvenuta anche solo attraverso il cosiddetto“linking”, ovvero la pubblicazione di link a pagine esterne alla propriapiattaforma, recependo in questo modo anche da noi l’ormai consolidatagiurisprudenza europea in materia di violazioni del copyright. A tal proposito,Mediaset auspica che la Direttiva europea sul diritto d’autore nel digitale –oggetto nei giorni scorsi dell’accordo del trilogo – venga approvata per dareun quadro definitivo alla difesa dei contenuti, frutto dell’ingegno e dellacreatività degli editori”.

 

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