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Garante privacy multa Wind Tre: 600 mila euro per telemarketing indesiderato PDF Stampa E-mail
venerdì 08 febbraio 2019

telemarketin1907.png600mila euro di multa a Wind Tre S.p.A.per gravi violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali nelcorso di attività di marketing telefonico, anche tramite sms.

La sanzione ègiunta a seguito di un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore delnuovo Regolamento Europeo, con il quale il Garante, sulla base di numerosesegnalazioni, aveva dichiarato illecito il trattamento dei dati dei clientieffettuato dalla società telefonica e vietato l’ulteriore uso di tali dati afini di marketing.


 


Wind Tre avevainfatti usato senza consenso i dati dei clienti a fini promozionali e sempresenza consenso li aveva comunicati alla rete dei partner commerciali. Il trattamentoillecito è derivato principalmente da due violazioni.


 


La prima hariguardato la mancata verifica delle liste di chi non desiderava esserecontattato a scopi pubblicitari (“black list”), detenute dalla società, nellequali erano presenti i segnalanti. La seconda è dipesa da una sistematica eprolungata comunicazione illecita di dati della clientela a terzi, cioè appuntoai partner commerciali. La società infatti aveva erroneamente qualificato lamaggior parte dei punti vendita come titolari autonomi, anziché comeresponsabili del trattamento, incorrendo così in una illecita comunicazione.


 


Nel definirel’importo dovuto, l’Autorità ha tenuto conto della gravità delle violazionicontestate, come il fatto che siano stati impiegati differenti canali di contatto(telefonate, sms) con esponenziale aumento dell’invasività delle campagnepromozionali, ma anche -in termini favorevoli – del fatto che Wind Tre abbiaposto in essere autonome iniziative per eliminare le criticità prima ancoradell’adozione del provvedimento di divieto, poi ulteriormente rafforzate peradeguarsi alle novità introdotte dal Regolamento Ue.


 


“Una buonanotizia ma non basta”, commenta Massimiliano Dona, presidente dell’UnioneNazionale Consumatori. “Speriamo che questa sanzione abbia un potere dissuasivorispetto ad un telemarketing selvaggio, ma ne dubitiamo. Se vogliamo che letelefonate indesiderate e moleste finiscano, serve una modifica della legge n.5 dell’11 gennaio 2018, che si sta rivelando un fallimento. I famosi prefissiunici, già decisi dall’Autorità delle Comunicazioni, 0843 e 0844, sono rimastilettera morta, visto che la legge consente, all’italiana, una scappatoia”.


 


La legge,infatti, all’art. 2, prescrive che i call center debbano provvedere “adadeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di callcenter, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relativenumerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delprovvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, ossia ladelibera n. 156/18/CIR pubblicata, nel silenzio generale, il 25 ottobre sulsito dell’Authority, ma poi consente un’alternativa: “oppure presentanol’identità della linea a cui possono essere contattati”.

 

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