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Rc auto, Corte di Giustizia Ue: auto deve essere assicurata anche se lasciata ferma PDF Stampa E-mail
venerdì 19 ottobre 2018
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Deve essere coperto da assicurazione rcauto anche il veicolo che non è stato ritirato ufficialmente dalla circolazionema viene lasciato fermo su un terreno privato perché il proprietario non ha piùintenzione di guidarlo.

A stabilirlo èla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che si è pronunciata su un casoavvenuto in Portogallo, scaturito da un incidente letale fatto con un’auto chela proprietaria aveva lasciato non più utilizzata nel cortile di casa. “GliStati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all’obbligo distipulare un’assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvoltoin un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l’organismo di indennizzonazionale possa rivalersi contro tale persona, quand’anche essa non siacivilmente responsabile dell’incidente”: così la Corte di Giustizia.

 

La vicendascaturisce da quanto accaduto a una cittadina portoghese, proprietaria diun’auto immatricolata in Portogallo, che aveva smesso di guidarla lasciandolaferma nel cortile di casa, ma senza avviare il procedimento per il ritiroufficiale del veicolo dalla circolazione. Nel 2006 accade l’incidente: ilfiglio della donna prende l’auto all’insaputa della madre, il veicolo esce distrada causando il decesso del ragazzo e di due passeggeri. La donna non avevastipulato alla data dell’incidente un’assicurazione rc auto sulla vettura. IlFundo de Garantia Automóvel (Fondo di garanzia automobilistica, Portogallo) haindennizzato gli aventi diritto dei passeggeri per i danni derivantidall’incidente. Ritenendo che la donna fosse soggetta all’obbligo di stipulareun’assicurazione della responsabilità civile per il suo veicolo e che nonavesse adempiuto tale obbligo, il Fondo ha poi, in conformità alla possibilitàprevista dal diritto portoghese, convenuto in giudizio la donna chiedendole ilrimborso di oltre 437 mila euro. La donna ha risposto di non essereresponsabile dell’incidente che, avendo lasciato il veicolo stazionato nelcortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era obbligata astipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civileautoveicoli.

 

La questione èstata sottoposta dalla Corte Suprema del Portogallo alla Corte di Giustizia Uee riguarda l’applicazione di due direttive europee. La Corte ha dichiarato che“la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civileautoveicoli è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi stazionato su unterreno privato per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzionedi guidarlo, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo acircolare”. Per la Corte, il veicolo che sia idoneo a circolare e non sia statoregolarmente ritirato dalla circolazione non smette di essere soggettoall’obbligo di assicurazione per il solo fatto che è fermo su un terrenoprivato e il proprietario non ha più intenzione di guidarlo. Il veicolo eraancora immatricolato e la Corte conclude che rientrava nell’obbligo diassicurazione.

 

In secondoluogo, prosegue la Corte, la seconda direttiva chiamata in causa “non osta auna normativa che, come la legge portoghese, prevede che l’organismo diindennizzo (nella specie, il Fundo de Garantia Automóvel) abbia diritto aproporre ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anchecontro la persona che, pur essendo soggetta all’obbligo di stipulare uncontratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per ilveicolo che ha causato il sinistro, non ha stipulato alcun contratto a talfine, e ciò quand’anche tale persona non sia civilmente responsabile delsinistro”. Il legislatore europeo, spiega la Corte, non ha armonizzato idiversi aspetti relativi ai ricorso dell’organismo di indennizzo, inparticolare per la determinazione delle persone verso cui i ricorso possonoessere presentati, e questi rientrano dunque nel diritto nazionale di ogniStato. Da qui il fatto che “una normativa nazionale può prevedere che, qualorail proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente non abbia adempiutol’obbligo ad esso incombente di assicurare tale veicolo, l’organismo diindennizzo possa esercitare un ricorso non soltanto contro il o i responsabilidel sinistro, ma anche contro il proprietario, indipendentemente dallaresponsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente”.

 

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