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Bollette luce, dal 1° marzo prescrizione ridotta a 2 anni per maxibollette PDF Stampa E-mail
martedì 27 febbraio 2018
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Dal prossimo primo marzo prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per le fatture ritardate e di conguaglio nel comparto elettricità.

Lo ha comunicato Arera, l’Autorità per l’energia, che mette in atto le previsioni della legge di Bilancio 2018. Quindi i consumatori, per le bollette della luce, potranno eccepire la prescrizione breve, due anni rispetto cinque precedenti e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. Il venditore dovrà invece informare il cliente del nuovo diritto almeno dieci giorni prima della scadenza dei termini di pagamento.

 

Secondo la nota di Arera “nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione”.

 

La previsione è contenuta nella deliberazione 97/2018/R/com che attua le norme introdotte con la legge di bilancio 2018. L’obiettivo è ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, agendo con disposizioni finalizzate a responsabilizzare sia i venditori sia i distributori.

 

“Famiglie e piccole imprese – spiega Arera – in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette “maxibollette”, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale. La deliberazione individua il decorso del termine per la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.

 

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