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Maxi bollette e conguagli, Associazioni Consumatori chiedono stop della legge PDF Stampa E-mail
venerdì 29 settembre 2017
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È diventata una priorità assoluta risolvere il problema delle maxi bollette, ovvero quei conguagli fatti spesso sulla base di consumi stimati e non effettivi, che arrivano in fattura al consumatore. 

Si tratta in molti casi di bollette anche di svariate migliaia di euro, oltre che per i privati cittadini, per le piccole e medie imprese che si sono ritrovate in seria difficoltà a causa di maxi conguagli non sostenibili.

Nel mercato tutelato di energia e gas, l’unica soluzione praticabile è la rateizzazione dell’importo, non replicabile però nel mercato libero. Libero arbitrio invece sul settore idrico dove tutto è lasciato alla scelta dei singoli gestori.

Il problema segnalato da tempo dalle Associazioni dei consumatori è rimasto a tutt’oggi irrisolto.

Per questo, a seguito del ciclo di audizioni previsto dalla Camera sul disegno di legge C.3792, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio, le Associazioni hanno inviato una nota congiunta affinché vengano accolti gli emendamenti da esse presentati.

In un comunicato stampa, le Associazioni (Adoc – Altroconsumo – AssoConsum – AssoUtenti – Casa del Consumatore – Cittadinanzattiva – Codacons – Codici – Confconsumatori – Federconsumatori – MC – MDC – Udicon – Unione Nazionale Consumatori – URTV) fanno sapere che: “Abbiamo pertanto chiesto al Parlamento di legiferare in maniera definitiva affinché:

la stima sia solo un’eccezione e comunque per un periodo che non può superare i due anni;

venga abrogato il concetto di “tentativo di lettura”, soprattutto in presenza di contatori teleletti;

sia legittimata l’autolettura attraverso l’accesso dei consumatori o di loro delegati al Sistema Informativo integrato presso Acquirente Unico;

si preveda per gli utenti la restituzione entro 30 giorni del denaro indebitamente sborsato maggiorato degli interessi legali;

si elimini la quota lettura in capo ai distributori che non hanno effettuato tale attività;

sia diritto dell’utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio;

l’utente possa sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio, e ciò deve essere reso esplicito nella medesima fattura di conguaglio. In caso di richiesta di pagamento rateale non saranno applicati interessi di dilazione. Il numero di rate concesse non può essere inferiore a dodici per ogni anno di conguaglio;

si estendano anche per il settore idrico le medesime tutele previste per gli altri settori regolati”.

 

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