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La bussola dei diritti. Modifica unilaterale dei contratti: è legittima? PDF Stampa E-mail
lunedì 04 settembre 2017
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La compagnia telefonica ha modificato il contratto che avevo attivo da anni. La modifica riguarda sia i tempi relativi alla fatturazione, che da un mese passano progressivamente a 8 settimane, sia il corrispettivo degli abbonamenti delle offerte e dei servizi che sarà calcolato su 28 giorni e non più su base mensile.

Inoltre mi viene comunicato che in caso di recesso anticipato, qualora l’utenza fosse collegata a un contratto per l’acquisto rateizzato di un device o di un prodotto in corso di vigenza oppure, nel caso in cui sia in essere il pagamento rateale del canone di attivazione, le rate residue saranno addebitate in una unica soluzione.

È legittimo il comportamento del gestore telefonico?

Quello della modifica unilaterale dei contratti nel settore delle telecomunicazioni è stato, ed è ancora oggi, un tema alquanto dibattuto e attuale. Lo dimostra il fatto che nonostante le sanzioni e gli interventi delle Autorità di competenza, il fenomeno continua a verificarsi con reiterate modifiche legate al rinnovo delle offerte commerciali e alla fatturazione, disattendendo in particolare, le previsioni contenute nelle delibere disposte dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla cadenza della fatturazione della rete fissa e mobile, che fissano un termine su base mensile per il fisso e le offerte convergenti, e non inferiore a 4 settimane per il mobile.

Cittadinanzattiva, in seguito alle segnalazioni ricevute, ha partecipato insieme ad altre associazioni dei consumatori alle diverse consultazioni e audizioni avviate da Agcom sul tema per evidenziare le anomalie riscontrate. La modifica in sé, infatti, è in linea con il Codice delle Comunicazioni elettroniche che, all’articolo 70 comma 4, consente agli operatori di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sotto il profilo, tecnico, giuridico o economico, purché gli operatori medesimi, con un congruo preavviso, di almeno 30 giorni, forniscano agli utenti tutte le informazioni sulla modifica e sulla possibilità di recedere senza costi aggiuntivi a loro carico.

Quello che stona invece, è il continuo proliferare di queste modifiche unilaterali che le principali compagnie telefoniche mettono in atto nei confronti dei propri clienti, che di fatto si vedono applicati dei balzelli ai propri piani tariffari. Quanto al pagamento della quota rateale residua, dovrà essere addebitata dal gestore telefonico limitatamente al valore residuo dell’apparato o del canone secondo il numero di rate ancora in sospeso, e non in un’unica soluzione del saldo delle rate residue come le è stato comunicato.

 

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