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Promozioni e rinnovi automatici, Antitrust multa Aruba e Aruba Pec per 1 mln di euro PDF Stampa E-mail
martedì 20 giugno 2017
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Informazioni ingannevoli sull’effettiva durata delle promozioni. Scarsa o nulla informazione sul diritto di ripensamento. Servizi opzionali preselezionati e rinnovi automatici. Sono le pratiche che l’Antitrust contesta ad Aruba e ad Aruba Posta elettronica certificata.

Tali  pratiche sono state sanzionate con quattro multe da 1 milione di euro complessivi – tre in solido, una da 300 mila euro alla sola Aruba – per una serie di condotte ritenute illecite. Il procedimento dell’Antitrust ha riguardato comportamenti attuati nella promozione delle offerte, nella fase procontrattuale, durante la procedura di acquisto online relativamente ai  contratti conclusi a distanza.

“Nella presentazione delle offerte i Professionisti indicano la durata delle promozioni pubblicizzate per i servizi offerti. Tali promozioni, però, vengono frequentemente rinnovate alla scadenza, ovvero presentate come valevoli sino a un a certa data, ma una volta scadute vengono riproposte alle medesime condizioni, per analoghi periodi successivi a seguire”, scrive l’Antitrust nell’odierno bollettino. Per quanto riguarda invece la fase precontrattuale, l’Autorità garante della concorrenza contesta che “il diritto di recesso senza costi e/o penali entro 14 giorni dalla conclusione del contratto relativamente alla fornitura di servizi, non è indicato né sul web né nelle condizioni generali di contratto, né dunque riconosciuto. Nel caso dell’acquisto di prodotti Aruba il diritto di ripensamento e il rimborso per le relative somme anticipate, invece, sono riconosciuti al consumatore. Non vengono indicati i costi, in caso di ripensamento, rimborsati o al contrario addebitati al consumatore (es. costi di personalizzazione del prodotto, spese di spedizione ed altro”. Nella procedura di ordine online, infine, ci sarebbe l’inserimento di alcuni servizi opzionali preselezionati, non scelti dal consumatore e disattivabili solo su sua iniziativa (solo Aruba). Insieme a questo, l’Antitrust contesta poi “l’attivazione della modalità di rinnovo automatico del contratto nel momento in cui il consumatore sceglie determinati mezzi di pagamento,quali carta di credito o Paypal, nonostante, nella fase iniziale della procedura d’ordine gli sia stata data la possibilità di determinare la durata del proprio contratto, scegliendo una delle opzioni proposte dal sistema (da un minimo di 1 anno ad un massimo di 5 anni)”.

L’analisi effettuata, argomenta l’Antitrust, ha evidenziato che “l’attività promozionale condotta da Aruba e Aruba pec tra il 2014 e il 2016, indipendentemente da ogni considerazione sul singolo prodotto promosso (ovvero durata della promozione, prezzo, caratteristiche), è stata sostanzialmente improntata alla logica della ripetizione anche prolungata delle offerte, presentate in promozione al fine di attrarre il consumatore, inducendolo però ogni volta a ritenere che, essendo l’offerta effettivamente temporanea, questi dovesse assumere,una decisione immediata per poter usufruire della promozione non più, in seguito, disponibile”. L’Autorità contesta dunque, in questo caso, un’informazione ingannevole data ai consumatori sull’effettiva durata delle promozioni.

Altro profilo contestato riguarda il fatto che, per un certo periodo di tempo, c’è stata un’omissione di informazione sul diritto di ripensamento e un comportamento discrezionale nel riconoscimento dei rimborsi. Il Garante della Concorrenza rileva poi “condotte illecite nella fase di acquisto”, in particolare servizi opzionali preselezionati e rinnovi automatici. In questo secondo caso, argomenta l’Antitrust, “Aruba ed Aruba pec hanno introdotto una modalità aggressiva di acquisizione del consenso al rinnovo automatico del contratto, in quanto secondo la procedura d’ordine online al consumatore è offerta la possibilità di scegliere la durata preferita del proprio contratto, selezionando una delle opzioni predisposte (da 1 a 5 anni), ma, di fatto, nella fase finale della procedura di acquisto tale scelta può essere modificata dal professionista in relazione alla scelta del mezzo di pagamento (carta di credito o Paypal), a cui è connessa l’attivazione automatica del rinnovo tacito. La preflaggatura del rinnovo automatico non è liberamente scelta dal consumatore, che non può sottrarsi a tale modalità, se non cambiando mezzo di pagamento e optando per il bonifico bancario o il bollettino postale”. Da qui le quattro sanzioni – due da 230 mila euro, una da 240 mila euro e una da 300 mila euro.

 

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