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Prodotti vegetali non denominabili con termini indicanti prodotti di origine animale PDF Stampa E-mail
giovedì 15 giugno 2017
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I prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «iogurt», che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale

Ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione. Esiste, tuttavia, un elenco di eccezioni.

La società tedesca TofuTown produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani. Essa promuove e distribuisce, in particolare, prodotti puramente vegetali con le denominazioni «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con altre denominazioni simili. Il Verband Sozialer Wettbewerb, un’associazione tedesca avente l’obiettivo specifico di contrastare la concorrenza sleale, ritiene che tale promozione violi la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari[1]. Essa ha, pertanto, intentato un’azione inibitoria nei confronti della TofuTown dinanzi al Landgericht Trier (Tribunale regionale di Treviri, Germania).

La TofuTown ritiene, invece, che la sua pubblicità non violi la normativa in questione. A suo parere, infatti, il modo in cui i consumatori percepiscono tali denominazioni avrebbe subìto un notevole cambiamento negli ultimi anni. Inoltre, essa non utilizzerebbe diciture come «burro» o «cream» in modo isolato, ma sempre associate a termini che rimandano all’origine vegetale dei prodotti in questione, come ad esempio «burro di Tofu» o «rice spray cream».

È in tale contesto che il Landgericht ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la normativa dell’Unione di cui trattasi.

Nella sentenza odierna, la Corte rileva che, ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea di principio, la denominazione «latte» unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente previste[2], tale normativa riserva le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly»[3], «burro», «formaggio» e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte.

La Corte da ciò ha concluso che le denominazioni sopra elencate non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco delle eccezioni, circostanza che non ricorre nel caso né della soia né del tofu.

La Corte precisa che l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, come quelle utilizzate dalla TofuTown, non influisce su tale divieto.

La Corte aggiunge, inoltre, che tale interpretazione della normativa di cui trattasi non confligge né con il principio di proporzionalità né con il principio di parità di trattamento.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Corte osserva in particolare che l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore.

Quanto al principio di parità di trattamento, la Corte constata che la TofuTown non può invocare una disparità di trattamento affermando che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non sarebbero soggetti a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte o dei prodotti lattierocaseari. Si tratta, infatti, di prodotti dissimili, soggetti a norme diverse.

[1] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

[2] Come, per esempio, per il prodotto tradizionalmente denominato «crème de riz» in francese. Allo stesso modo, tra dette eccezioni, è ammessa esplicitamente, a certe condizioni, anche l’utilizzazione, nella denominazione inglese di un prodotto, del termine inglese «cream» con un termine complementare, in particolare per designare bevande alcoliche o zuppe. L’elenco delle eccezioni si trova nella decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2010, L 336, pag 55).

[3] Vale a dire la panna montata o sbattuta.

 

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