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Volo in ritardo di 3 ore? CGUE: passeggeri hanno diritto a rimborso PDF Stampa E-mail
mercoledì 24 ottobre 2012

aeroporto.pngSe un volo fa ritardo di oltre 3 ore è come se fosse stato cancellato, quindi i passeggeri hanno diritto al rimborso previsto dal regolamento europeo (compensazione pecuniaria tra i 250 e i 600 euro, in base al numero di Km).

Il disagio subito quando il volo ha un ritardo prolungato è, infatti, paragonabile alla perdita di tempo che si ha quando il volo viene cancellato all’ultimo momento. L’obbligo di rimborso non sussiste solo se la compagnia è in grado di dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

E’ quanto precisa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, chiamata in causa dal Tribunale di Colonia e dalla Corte del Regno Unito, ribadisce quanto già affermato in una sentenza precedente (la sentenza Sturgeon del novembre 2009): i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati, per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria, in virtù del principio della parità di trattamento. Il passeggero che arriva a destinazione con oltre 3 ore di ritardo, infatti, subisce un disagio simile in termini di perdita di tempo rispetto al passeggero il cui volo viene cancellato all’ultimo momento.

La Corte precisa che quest’obbligo è compatibile con il principio della certezza del diritto, in base al quale i passeggeri e i vettori aerei devono conoscere con esattezza la portata rispettiva dei loro diritti e obblighi; ed è conforme al principio di proporzionalità, in base al quale gli atti delle istituzioni dell’Unione Europea non devono superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. In questo caso, l’obbligo di compensazione pecuniaria non riguarda tutti i ritardi, ma solo quelli prolungati e nei casi in cui non è possibile dimostrare che sono stati causati da circostanze eccezionali.

Per sottolineare la valenza di questa sentenza la Corte precisa, infine, che la sua efficacia non è limitata nel tempo ed ha quindi anche validità retroattiva.

 

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