Iva sulla Tia, Cassazione: non è dovuta. Via ai rimborsi |
martedì 13 marzo 2012 | |
La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta infatti di un’entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso.
Questo è quanto ha ribadito la Corte di
Cassazione, con la sentenza 3756 del 9 marzo scorso, in aperto contrasto con la
tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3
del 2010.
L’Aduc e Federconsumatori esprimono soddisfazione per la sentenza della Corte di Cassazione la quale si spera chiuda per sempre la questione relativa all’applicazione dell’IVA sulla TIA.
“Quello che chiediamo è che finalmente si metta fine ad una incresciosa contrapposizione tra Stato e istituzioni importanti come Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, restituendo pieno diritto ai cittadini coinvolti. Aggiungiamo inoltre che sul nostro sito intenet e negli oltre mille sportelli dell’associazioni sparsi sul territorio nazionale sono a disposizione i documenti ed i dispositivi per le richieste di rimborso” conclude Rosario Trefiletti, presidente Federconsumatori.
Secondo l’Adoc “l’importo medio dei rimborsi si aggira tra i 100 e i 200 euro a famiglia” ha detto Carlo Pileri, presidente Adoc, secondo cui la sentenza della Corte legittima i ricorsi, effettuati e vinti, dall’Adoc presso il Giudice di Pace, che hanno portato al rimborso dell’Iva ingiustamente pagata. “Stiamo valutando con i nostri legali la possibilità di avviare nuovi ricorsi nei prossimi giorni. Ci auguriamo che questa volta la sentenza venga rispettata dal Governo, così non fosse si sbriciolerebbe la fiducia dei cittadini nello Stato e si farebbe a pezzi lo stato di diritto, il rimborso dell’Iva è un diritto acquisito dei consumatori” conclude Pileri. |