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Farmaci equivalenti, i chiarimenti del Ministero Salute PDF Stampa E-mail
venerdì 27 gennaio 2012

farmaci111.pngNel decreto legge ormai noto come “Cresci Italia”, si parla di farmaci e farmacie. Rispetto ai farmaci equivalenti, all’articolo 11 comma 9, il decreto prevede che il medico, nel prescrivere un farmaco, informi il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali equivalenti, aggiungendo ad ogni prescrizione la frase “sostituibile con equivalente generico”, oppure, “non sostituibile”, nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.

Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, é tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente.

Rispetto al comportamento del farmacista il Ministero della Salute precisa: un’interpretazione letterale della disposizione potrebbe indurre a ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente (che non esprima una diversa volontà) il medicinale con denominazione generica avente il prezzo più basso fra i medicinali di uguale composizione, anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore al prezzo del medicinale “con marchio” indicato come prima scelta dal medico.

“La corretta interpretazione della norma non può prescindere dalla ratio dell’intero comma 9, le cui finalità sono dirette a favorire l’uso di medicinali equivalenti a più basso costo, in tutti i casi in cui non sussistano specifiche ragioni sanitarie che rendano necessario l’impiego dello specifico medicinale indicato dal medico. L’espressione “equivalente generico” deve intendersi riferita a tutti i medicinali che risultino equivalenti a quello specificato dal medico, senza operare alcuna distinzione fra medicinali “con marchio” e medicinali a denominazione generica. Quindi per alleggerire i costi sulle famiglie, il farmacista è tenuto a dispensare, al posto del farmaco commerciale, il medicinale generico equivalente avente il costo più basso, a meno che il medico non abbia espressamente indicato in ricetta la non sostituibilità del farmaco prescritto o salvo diversa richiesta del cliente.

 

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