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Iva al 21% su bollette gas e telefono, ma con effetto retroattivo PDF Stampa E-mail
lunedì 16 gennaio 2012

IVA111.jpgDal 17 settembre 2011 l’Iva su tutti i beni di largo consumo è passata dal 20 al 21%. L’aumento ha colpito anche i consumi di gas e telefono: in questi giorni milioni di famiglie stanno ricevendo bollette di gas e telefonia con l’Iva maggiorata.

Il problema è che la stangata ha anche valore retroattivo, cioè riguarda anche i consumi precedenti al 17 settembre, ma fatturati dopo.

La denuncia parte dal Salvagente, in edicola questa settimana, che spiega che la “legge Iva” stabilisce che al di là del periodo di riferimento dei consumi, l’Imposta sul valore aggiunto si applica facendo riferimento alla data di emissione della fattura. Quindi anche una bolletta emessa il 17 settembre, con consumi precedenti a tale data, va pagata con l’Iva maggiorata.

Ma non è tutto. Il Salvagente ha scoperto che l’Iva “scende” nelle bollette a conguaglio, grazie ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2011 che autorizza le aziende che dovranno emettere fatture (esclusi in questo caso gli operatori telefonici) a utilizzare un criterio diverso e a procedere in modo selettivo. Si stabilisce che “l’aliquota Iva delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata”, in netta contraddizione con ciò che stabilisce la “legge Iva”.

Il Codacons è andato subito all’attacco, annunciando che questa circolare dell’ Agenzie delle Entrate finirà al vaglio del Tar del Lazio. “Si tratta di una evidente disparità di trattamento – spiega il Presidente del Codacons Carlo Rienzi – Se da un lato l’aumento dell’Iva al 21% ha effetto retroattivo sulle bollette, dall’altro lo stesso criterio non viene applicato quando si tratta di conguagli a favore degli utenti, per i quali l’Iva scende al 20%. Ciò determina un enorme danno per i cittadini, pari a diversi milioni di euro, a tutto vantaggio delle casse dello Stato”. Il Codacons chiederà ai giudici di annullare la validità del provvedimento che produce un ingiustificato danno economico agli utenti.

 

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