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CASA. CTCU: con le nuove norme "CasaClima" aumentano i costi PDF Stampa E-mail
martedì 30 agosto 2011
mutuo.jpgIl 1° agosto sono entrate in vigore le nuove norme tecniche per costruire o risanare una "CasaClima". Il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano fa sapere che con le nuove norme comportano una maggiore sicurezza nell'acquisto, nella costruzione o nel risanamento di un immobile, ma anche un aumento dei costi.
Il 1° agosto sono entrate in vigore le nuove norme tecniche per costruire o risanare una "CasaClima". Il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano fa sapere che con le nuove norme comportano una maggiore sicurezza nell'acquisto, nella costruzione o nel risanamento di un immobile, ma anche un aumento dei costi.  Il consumatore dovrà presentare una documentazione fotografica delle fasi più importanti di costruzione, i dettagli di calcolo della CasaClima ed avrà l'obbligo del rispetto della tenuta d'aria negli edifici. Tutto questo produrrà un costo maggiore.Per una casa mono-familiare, secondo il CTCU, si aggirano intorno ai 1.800 euro, cui vanno aggiunti i costi per il test della tenuta d'aria (cd. Blower Door-Test) pari a circa 600 euro, e i costi per la certificazione CasaClima. Per un edificio con superficie netta per piano fino a 500 m² questi si aggirano fra gli 840 e 1.200 euro, a seconda della classe CasaClima. In totale quindi costi di oltre 3.200 euro, che spesso non vengono considerati nel calcolo del costo complessivo di acquisto e/o costruzione.Per avere una panoramica più chiara dei costi del calcolo di CasaClima è meglio chiedere più preventivi e compararli poi dettagliatamente fra di loro. Il servizio di consulenza tecnica edile del CTCU è a disposizione per il confronto delle diverse offerte. Un ulteriore consiglio: chi acquista, costruisce o risana un immobile farà bene a non considerare solo la classe CasaClima (A, B, C, Oro, etc.), ma l'effettivo consumo nel Comune in cui è collocato l'immobile. Questo dato è determinante per stabilire i futuri costi di riscaldamento.Fino al 31 ottobre 2011 c'è comunque la possibilità di procedere alla certificazione di una CasaClima secondo le vecchie norme (aggiornate al marzo del 2010). Pertanto chi acquista nel periodo fra agosto ed ottobre farà bene a chiarire secondo quali norme deve avvenire la certificazione. E' quanto sostiene Alessandro Jazzetti in un articolo apparso sul LaStampa.it nel quale riporta una sentenza del Tribunale dell'Aquila che ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla società venditrice e ha dato ragione al consumatore. La vicenda Dopo aver acquistato della merce attraverso una televendita, l'acquirente, nel termine previsto dal contratto, aveva comunicato a mezzo fax alla società venditrice il proprio recesso, provvedendo successivamente alla restituzione della merce. Pur non contestando la comunicazione del recesso via fax, la società venditrice, convenuta in giudizio per la restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento, aveva eccepito la nullità/inefficacia del recesso sotto un duplice motivo: l'omesso invio della raccomanda a r/r a conferma del recesso (previsto dall'art. 64 del codice del consumo) e la tardiva spedizione della merce ad essa venditrice da parte dell'acquirente (avvenuta oltre il termine di dieci giorni lavorativi secondo quanto previsto dalla clausola n. 1C del contratto di acquisto per cui era causa).Il Tribunale ha rilevato che, pur essendo prevista l'invio della raccomandata a/r, successivamente alla comunicazione via fax del recesso, sia dal codice del consumo che dal contratto di vendita, tale invio non era previsto a pena di nullità ma esclusivamente a fini probatori, ossia a conferma della volontà di recedere del consumatore: talché, non essendo contestata dal professionista l'avvenuta comunicazione del recesso, il mancato invio della raccomandata non determinava nessun effetto. Inoltre secondo il Tribunale la clausola inserita nel contratto , secondo cui la merce doveva essere restituita entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dalla consegna, pena la decadenza dal diritto di recesso, doveva ritenersi vessatoria ex art. 33, lett t) del Codice del Consumo (che contempla come condotta vessatoria "il sancire a carico del consumatore decadenze... ): in ogni caso, la tardiva restituzione della merce non inficiava di validità il recesso tempestivamente comunicato.  Fonte “ Help Consumatori  ” del 29.08.2011
 
 

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