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TURISMO. Rinuncia del viaggio, si ha diritto al rimborso? PDF Stampa E-mail
venerdì 30 luglio 2010
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Il turista ha diritto al rimborso totale o parziale del viaggio in caso di rinuncia o impossibilità di partire.

Sono molti, però, i tour operator, le agenzie di viaggio e gli hotel che non rispettano questo diritto, anche nei casi in cui è prevista una copertura assicurativa. Oltre a fornire informazioni su cancellazioni di voli e fallimenti di tour operator, in queste settimane, abbiamo risposto a molti cittadini che volevano conoscere i loro diritti in caso di impossibilità di partire e di rinuncia al viaggio prenotato. Questi si trovavano di fronte al rifiuto perentorio da parte dell'hotel o del tour operator di turno di restituire la caparra o la somma pagata già integralmente anche in presenza di polizza assicurativa.

Come prima cosa è sempre meglio sottoscrivere comunque una polizza assicurativa, che garantisca il risarcimento parziale o integrale in caso di rinuncia al viaggio o impossibilità di partire, soprattutto per viaggi di un certo costo. È bene, poi, leggere attentamente le condizioni contrattuali del viaggio, del pacchetto e della polizza assicurativa".

"Ogni contratto è a sé: si può, per esempio e per alcuni contratti, aver diritto al recupero integrale della somma se si rinuncia al viaggio almeno 20 giorni prima, al recupero parziale se si rinuncia 10 giorni prima e non aver diritto ad alcun rimborso successivamente. Infine, comprovare sempre, documenti alla mano (es. certificati medici, ecc.), i motivi per cui si è costretti a rinunciare al viaggio: è una carta importante da giocare soprattutto nel caso in cui la compagnia assicurativa (e succede spesso) non intenda rimborsare il turista anche se ne avrebbe diritto".
 

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