Menu Content/Inhalt
Home

Ultimissime !!!

TUTELA CONSUMATORI. Garanzie post-vendita PDF Stampa E-mail
giovedì 15 aprile 2010
diritti_consumatori.jpg Il consumatore che compra un prodotto, dall'elettrodomestico al telefonino, è tutelato dalla legge che gli dà diritto a due anni di garanzia se il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità. Spesso, però, il consumatore stesso non conosce i propri diritti e il venditore ne approfitta.

Le risposte alle domande più frequenti, per fare un po' di chiarezza sulle garanzie post-vendita.

Ad esempio non è legittimo il comportamento del venditore che chiede all'acquirente di prendere contatti con la casa di produzione, se l'elettrodomestico acquistato non funziona. Per legge è il venditore ad essere responsabile quando il difetto del bene si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna dello stesso". Importante, inoltre, è sapere che il periodo di garanzia scatta alla consegna del prodotto e non al momento dell'acquisto. Chi compra corre meno rischi, o almeno così dovrebbe essere. Per ogni bene di consumo mobile (elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.) le legge stabilisce infatti che l’acquirente ha diritto a una garanzia della durata di due anni che può far rivalere in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

Eppure le controversie fra consumatore e venditore non sono poche; eppure molto spesso il cliente non conosce a fondo i propri diritti e il venditore ne approfitta fingendo di non sapere quali sono le sue responsabilità e beffando l’acquirente inesperto.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza, pubblicando le risposte alle domande più frequenti dei consumatori:

1) A chi devo rivolgermi se l’elettrodomestico da me acquistato non funziona? E’ legittima la richiesta del venditore che mi chiede di prendere contatti con la casa produttrice?

R. No, non lo è; perché per legge è il venditore ad essere responsabile quando il difetto del bene si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna dello stesso.

2) Da quando ho scoperto il difetto del prodotto quanto tempo ho per rivolgermi al venditore?

R. Se ci si accorge di eventuali anomalie, si hanno tempo due mesi per rivolgersi al venditore.

3) Da quando scatta il periodo di garanzia sull’acquisto di un prodotto?

R. Il periodo di garanzia di un prodotto scatta alla consegna dello stesso.

4) Ho portato la mia auto in assistenza e mi richiedono il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera perché non rientranti nella garanzia. Com’è possibile?

R. Se un bene è in garanzia, in caso di malfunzionamento dello stesso, il consumatore ha il diritto di chiedere al venditore che il bene venga riparato senza alcuna spesa aggiuntiva. Il pezzo di ricambio o la manodopera rientrano nella garanzia.

5) Per quanto tempo si estende la garanzia dei beni di consumo? Mi è stato detto che dopo i primi sei mesi è il consumatore a dover provare la causa del vizio. E’ così?

R. La garanzia dei beni di consumo si estende per due anni; se il difetto si presenta entro sei mesi si presume che esistesse già al momento dell'acquisto e in questo caso l'onere della prova spetta al venditore. Al contrario, se il difetto si manifesta dopo sei mesi, sarà il consumatore a dover dimostrare che il prodotto era difettoso già al momento dell'acquisto.

6) Ho acquistato un’auto usata e, trascorso un anno e mezzo dall’acquisto, il consumatore non ne vuole più sapere di riparazioni in garanzia sostenendo che questa è scaduta dopo un anno. Ma sul contratto non si diceva nulla a riguardo. I miei diritti durano due anni?

R. Si, perché per quanto riguarda i beni usati (a meno che non siano stati acquistati da privati) la garanzia può essere ridotta a un anno, ma, in tal caso, deve essere scritto sul contratto. Se sul contratto non compare questa specificazione, l’acquirente ha diritto alla garanzia di due anni.

7) Ho perso lo scontrino e il venditore si rifiuta di rispettare la garanzia. Mi ritrovo soltanto la ricevuta della carta di credito. Può bastare?

R. Assolutamente sì, perché è valido qualsiasi tipo di certificazione. Per assurdo, andrebbe bene anche la testimonianza di qualcuno che dichiari che il bene è stato acquistato in quel punto vendita.

8) Un artigiano ha istallato una tenda da sole/ caldaia/ condizionatore nel mio giardino. Quali garanzie post-vendita mi spettano?

R. Anche per acquisti del genere, si ha sempre diritto a una garanzia di due anni.

9) Qualche giorno fa ho comprato tutta entusiasta un mobile da montare a casa. A causa di istruzioni poco chiare non sono però ancora riuscita a realizzarlo. Ho dunque provato a contattare il venditore, che però si rifiuta di assistermi poiché sostiene che il montaggio ricade sotto la mia responsabilità. A me non sembra giusto, ma è davvero così?

R. No, non è così. La legge equipara infatti le istruzioni non chiare a un bene difettoso. Il venditore è quindi obbligato a fornire assistenza all’acquirente, invece di sottrarsi alle sue responsabilità.

10)  Cos’è la garanzia convenzionale?

R. E’ una garanzia ulteriore (aggiuntiva a quella legale di 24 mesi) che può essere prevista dal produttore o dal venditore. E’ facoltativa (ma una volta offerta diventa vincolante per chi la propone) ed è gratuita, vale a dire non comporta costi supplementari di alcun tipo.

 

Tesseramento 2021

logo_adoc_2021.jpg

Guide Adoc

guide-adoc-compressor.jpg

Salva Famiglie

immagine.png