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Danni dovuti a vaccinazioni: quando scatta l'indennizzo PDF Stampa E-mail
martedì 19 gennaio 2010

Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010,   è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all’applicazione dei benefici stessi.

Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010,   è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all’applicazione dei benefici stessi.

La legge n.210/92  stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

Ulteriori benefici sono stati introdotti dalla L. n.229/05, cioè un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge n. 210, a seconda della categoria ascritta. Chi ne beneficia può, inoltre, ottenere un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio.

Queste, in sintesi, alcune disposizioni del decreto:

  • il Ministero provvede alla corresponsione,  ad ognuno  dei  soggetti  interessati,  dell'indennizzo   aggiuntivo   e dell'assegno una tantum previsti dalla legge n. 229/2005. Provvede inoltre alla formazione  di  una graduatoria, sulla base  del  criterio   cronologico   di presentazione delle istanze degli  aventi  titolo,  accompagnato  dai parametri  correttivi   della   gravità   dell'affezione   o   della difficoltà  economica  degli  aventi  titolo  e  dei   loro   nuclei familiari.
  • il parametro della gravità dei danni subiti è stabilito in base dalla L. 210/92; il parametro della difficoltà economica degli aventi  titolo  o dei loro nuclei familiari e'  determinato  dall'indicatore  economico ISEE
  • indennizzo aggiuntivo e rate dell’assegno una tantum sono assegnati secondo apposite graduatorie

L'indennizzo previsto dalla legge 210/92, misura di solidarietà sociale, non pregiudica in nessun modo il diritto del cittadino danneggiato dal vaccino ad ottenere il risarcimento del danno. Questo presuppone l'accertamento di una responsabilità colposa o dolosa, come stabilito dal Codice Civile all’articolo 2043. 

Per approfondimenti

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/danni_vaccini/index.html

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