Danni dovuti a vaccinazioni: quando scatta l'indennizzo |
martedì 19 gennaio 2010 | |
Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all’applicazione dei benefici stessi. Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all’applicazione dei benefici stessi. La legge n.210/92 stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Ulteriori benefici sono stati introdotti dalla L. n.229/05, cioè un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge n. 210, a seconda della categoria ascritta. Chi ne beneficia può, inoltre, ottenere un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio. Queste, in sintesi, alcune disposizioni del decreto:
L'indennizzo previsto dalla legge 210/92, misura di solidarietà sociale, non pregiudica in nessun modo il diritto del cittadino danneggiato dal vaccino ad ottenere il risarcimento del danno. Questo presuppone l'accertamento di una responsabilità colposa o dolosa, come stabilito dal Codice Civile all’articolo 2043. Per approfondimenti http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/danni_vaccini/index.html :
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